Il Decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 Novembre 2022.
Ecco una prima valutazione delle norme di più immediato impatto rispetto a quelle attualmente in vigore
Si parla di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il testo, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023.
ASD E SSD, QUALE FORMA GIURIDICA ASSUMONO?
Il D.Lgs stabilisce quale forma giuridica devono assumere le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche dal 1 Gennaio 2023:
Dal punto di vista delle novità introdotte dal D.Lgs. 163, potremmo quindi osservare che, rispetto alle norme previgenti, sono state incluse tra le forme giuridiche degli Enti che praticano attività sportive dilettantistiche, anche le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore, purché queste esercitino in forma prevalente tali attività e risultino iscritte anche nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021.
In tale quadro appare utile richiamare la norma che ha istituito il citato Registro (art. 4 del D.Lgs. 39/21), la cui entrata in vigore è avvenuta lo scorso 31 agosto 2022, per almeno due aspetti che appaiono quantomeno dirimenti:
Questa ultima possibilità andrà certamente sfruttata da tutte le Associazioni Sportive, dato che l’acquisizione della personalità giuridica, come noto, determina il venir meno della responsabilità illimitata del legale rappresentante per tutte le obbligazioni sociali.
Di contro si osserva che l’attuale formulazione dell’art. 14 del D.Lgs 39/2021, non chiarisce i presupposti e le condizioni da osservare per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD che chiedono l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
A differenza di quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore dall’art. 22 del D.lgs. 117/2017, alle ASD non viene imposto il rispetto di un patrimonio minimo.
Ad oggi non è chiaro se, e come, si dovrà considerare il requisito patrimoniale nelle ASD che intendono acquisire la personalità giuridica, così come non è agevole immaginare il comportamento del Notaio rogante in tale situazione, dato che a lui è attribuito il compito di valutare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per la costituzione dell’ASD.
Va oltretutto considerato che le ASD, a differenza degli Enti del Terzo Settore, normalmente risultano maggiormente patrimonializzate e con un giro di affari quasi sempre più ampio.
Per tale ragione non si giustifica la mancanza di una norma che imponga la sorveglianza del patrimonio (minimo) delle ASD riconosciute, così come resta poco chiaro, in quale situazione e/o condizione gli amministratori (ed eventualmente l’organo di controllo ove esistente) debbano comunque adottare comportamenti volti a proteggere l’interesse dei terzi e di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti dell’ente sportivo.
Altre incertezze nascono dalla non ancor chiara modalità di riconoscimento della personalità giuridica per quelle Associazioni che, alla data del 31 agosto 2022, risultavano già iscritte nel vecchio Registro 2.0 del CONI e che sono state trasferite “automaticamente” nel nuovo Registro:
ATTO COSTITUTIVO, STATUTO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO:
L’art. 12 del D.Lgs. 36/21 è stato modificato prevedendo che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle FSN e degli EPS direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa (la disposizione era già prevista dal comma 5 dell’art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l’art. 52).
Si ricorda che il comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/21, non modificato, prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN, e dagli EPS, alle ASD e SSD non si applica la ritenuta del 4% a titolo d’acconto di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 (la disposizione era già prevista dall’abrogato comma 4 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002).
LAVORO SPORTIVO: CHE COSA CAMBIA?
Particolare importanza assumono le modifiche apportate alle disposizioni in materia di lavoro sportivo.
Al comma 1 del Decreto correttivo n.163/2022 viene qualificato lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo
Non è più prevista la figura ibrida dell’amatore, sostituita da quella del volontario puro, in piena sintonia con la riforma del terzo settore. Il volontario presta la propria opera a titolo esclusivamente gratuito. Nei suoi confronti potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per attività svolta in nome e per conto della sportiva. Per i volontari si amplia la copertura assicurativa con la previsione di una nuova copertura per la responsabilità civile. Nel caso in cui il volontario sia anche un pubblico dipendente, dovrà semplicemente comunicare all’Amministrazione di appartenenza lo svolgimento di una attività sportiva. Qualora, invece, svolga attività a titolo oneroso dovrà essere espressamente autorizzato.
Rimangono, invece, “amministrativo – gestionali” tutti coloro i quali si occupano, come già ora, a titolo oneroso, delle attività per l’appunto amministrative dei sodalizi sportivi.
Rapporti di lavoro e compensi:
Il comma 4 che prevedeva che l’attività di lavoro sportivo potesse essere altresì oggetto di prestazioni occasionali, è stato abrogato, così come è stato cancellato ogni riferimento all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR in relazione ai compensi e premi corrisposti dagli enti sportivi dilettantistici ai loro tesserati. La previsione dell’art. 52 del D. Lgs., esclude che i compensi stessi possano essere qualificati “redditi diversi” e, come tali, soggetti ad una particolare disciplina fiscale di favore e non soggetti a contribuzioni previdenziali.
Il comma 2 stabilisce che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti della ASD/SSD:
È oltremodo evidente che presupposto imprescindibile per la legittima erogazione delle somme è l’assenza di un rapporto di lavoro come libero professionista o in qualità di lavoratore dipendente. Caratteristica del rapporto di subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c., è lo svolgimento di una prestazione “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore di lavoro; sono considerati indici di subordinazione, tra l’altro, la necessaria determinazione degli orari e delle modalità di lavoro, nonché l’erogazione della retribuzione (peraltro già quantificata) da parte del datore di lavoro, da un lato, l’assenza di autonomia del lavoratore nella realizzazione della propria attività professionale, dall’altro. La presenza di un rapporto di lavoro subordinato non dipende, pertanto, dalla qualificazione – ex lege – della collaborazione in termini di co.co.co., unitamente alla continuità e professionalità del rapporto, quanto piuttosto, come detto, dalla presenza di alcuni presupposti, riconducibili, in definitiva, alla determinazione delle condizioni della prestazione da parte del datore di lavoro. È invero necessario non trascurare il fatto che, nonostante la mancanza della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, potrebbe ravvisarsi un rapporto libero professionale, che, ugualmente, esclude la legittima erogazione / percezione dei compensi sportivi.
I premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20%.
Oneri fiscali e contributivi:
Sul piano degli oneri fiscali e contributivi i rapporti di lavoro autonomo e di co.co.co. nell’area dilettantistica prevedono una serie di agevolazioni che, in sintesi, prevedono:
Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione.
Il medesimo trattamento previdenziale è previsto per i titolari di partita Iva (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell’ambito dilettantistico.
Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.
L’esclusione dalla base imponibile a fini fiscali fino alla soglia di euro 15.000 è prevista comunque in generale per tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo; ne discende quindi che, anche per coloro che avendo aperto la partita IVA svolgono l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 comma 1 del T.U.I.R., detti compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:
Ovviamente anche per questi ultimi prestatori di lavoro sono operanti le soglie predefinite per il pagamento dei contributi previdenziali nelle stesse aliquote previste per i lavoratori sportivi co.co.co..
Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizzazione in caso di compensi.
Adempimenti amministrativi:
Sul piano degli adempimenti amministrativi vengono previste importanti e significative semplificazioni:
Un unico dubbio in merito a questa norma è rappresentato dai tempi di applicazione della stessa: si è infatti demandato ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 1° aprile 2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. Pur avendo subordinato l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico all’emanando decreto, come ci si dovrà regolare nel frattempo? Verosimilmente le comunicazioni dal 1° gennaio prossimo dovranno seguire i normali canali fino ad oggi utilizzati.
Con l’approvazione definitiva del Decreto di riforma del lavoro sportivo le centinaia di migliaia di operatori dello sport ottengono diritti e dignità di ogni lavoratore. Con la forma contrattuale del Co.co.co. si accede alla disoccupazione, malattia, maternità, assegni ed altre garanzie ad oggi sconosciute al mondo sportivo. Se è vero che aumentano alcuni costi, peraltro finanziati in consistente percentuale dallo Stato, e che si presentano alcune procedure burocratiche, tuttavia siamo convinti che tutto ciò farà bene a tutto il settore, premiando chi, da sempre, si è attenuto alle regole.
Articolo di Pier Paolo Perisotto, Referente Opes Cinofilia Regione Lazio
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