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RIFORMA DELLO SPORT: COSA CAMBIA PER LA CINOFILIA

Il Decreto legislativo è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 2 Novembre 2022.

Ecco una prima valutazione delle norme di più immediato impatto rispetto a quelle attualmente in vigore

Si parla di riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Il testo, modifica altrettanti articoli del D.Lgs. n. 36/2021, e le norme oggetto delle modifiche si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2023. 

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ASD E SSD, QUALE FORMA GIURIDICA ASSUMONO?

Il D.Lgs stabilisce quale forma giuridica devono assumere le Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche dal 1 Gennaio 2023:

  • Associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile
  • Associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato
  • Società di capitali e cooperative di cui al libro V, titoli V e VI del Codice Civile (sono escluse, quindi, le società di persone)
  • Enti del terzo settore costituiti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, iscritti al Registro Nazionale del Terzo Settore e che esercitano, come attività di interesse generale, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche e sono iscritti nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgsl. 39/21

Dal punto di vista delle novità introdotte dal D.Lgs. 163, potremmo quindi osservare che, rispetto alle norme previgenti, sono state incluse tra le forme giuridiche degli Enti che praticano attività sportive dilettantistiche, anche le Cooperative e gli Enti del Terzo Settore, purché queste esercitino in forma prevalente tali attività e risultino iscritte anche nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche di cui al D.Lgs. n. 39/2021.

In tale quadro appare utile richiamare la norma che ha istituito il citato Registro (art. 4 del D.Lgs. 39/21), la cui entrata in vigore è avvenuta lo scorso 31 agosto 2022, per almeno due aspetti che appaiono quantomeno dirimenti:

  •  L’introduzione del Registro abroga l’art. 7 del D.L. 136/2004, che riconosceva
    esclusivamente il CONI come organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta
    dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, attribuendo tale facoltà anche al
    Dipartimento per lo Sport governativo. Quest’ultimo si avvarrà della società Sport e salute
    SpA
    delegata altresì all’esercizio delle funzioni ispettive dirette alla vigilanza ed al controllo della forma giuridica del richiedente l’iscrizione al Registro, dell’atto costitutivo, dello statuto, dell’assenza di finalità di lucro dello svolgimento di attività secondarie e strumentali, nonché del riconoscimento delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche e la certificazione della natura sportiva dilettantistica
    dell’attività da esse svolta, per tutti gli effetti che l’ordinamento collega a tale qualifica;
  • La possibilità, per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di acquisire la personalità
    giuridica
    , senza patrimonio minimo, semplicemente attraverso l’iscrizione al Registro in
    parola.

Questa ultima possibilità andrà certamente sfruttata da tutte le Associazioni Sportive, dato che l’acquisizione della personalità giuridica, come noto, determina il venir meno della responsabilità illimitata del legale rappresentante per tutte le obbligazioni sociali.

Di contro si osserva che l’attuale formulazione dell’art. 14 del D.Lgs 39/2021, non chiarisce i presupposti e le condizioni da osservare per l’acquisto della personalità giuridica da parte delle ASD che chiedono l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

A differenza di quanto previsto per gli Enti del Terzo Settore dall’art. 22 del D.lgs. 117/2017, alle ASD non viene imposto il rispetto di un patrimonio minimo.

Ad oggi non è chiaro se, e come, si dovrà considerare il requisito patrimoniale nelle ASD che intendono acquisire la personalità giuridica, così come non è agevole immaginare il comportamento del Notaio rogante in tale situazione, dato che a lui è attribuito il compito di valutare la sussistenza di tutte le condizioni di legge per la costituzione dell’ASD.

Va oltretutto considerato che le ASD, a differenza degli Enti del Terzo Settore, normalmente risultano maggiormente patrimonializzate e con un giro di affari quasi sempre più ampio.

Per tale ragione non si giustifica la mancanza di una norma che imponga la sorveglianza del patrimonio (minimo) delle ASD riconosciute, così come resta poco chiaro, in quale situazione e/o condizione gli amministratori (ed eventualmente l’organo di controllo ove esistente) debbano comunque adottare comportamenti volti a proteggere l’interesse dei terzi e di quanti vantano diritti di natura patrimoniale nei confronti dell’ente sportivo. 

Altre incertezze nascono dalla non ancor chiara modalità di riconoscimento della personalità giuridica per quelle Associazioni che, alla data del 31 agosto 2022, risultavano già iscritte nel vecchio Registro 2.0 del CONI e che sono state trasferite “automaticamente” nel nuovo Registro: 

  • Se per quelle che verranno iscritte dal 1° gennaio 2023 è previsto il riconoscimento in argomento, come dovranno procedere le prime per ottenere lo stesso vantaggio?
  • Ed ancora: se tra le forme giuridiche previste, è ancora elencata “l’Associazione Sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile” quali saranno le procedure di costituzione previste? Basterà ancora recarsi, autonomamente, presso l’Agenzia delle Entrate ed espletare la registrazione dell’Associazione così come oggi ancora previsto o, diversamente, sarà indispensabile costituirsi con l’intervento di un Notaio rogante che fungerà da “garante” per la successiva iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del Dipartimento dello Sport assumendo così la auspicabile personalità giuridica?

 

ATTO COSTITUTIVO, STATUTO ED ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO:

L’art. 12 del D.Lgs. 36/21 è stato modificato prevedendo che gli atti costitutivi e di trasformazione delle ASD e SSD nonché delle FSN e degli EPS direttamente connessi allo svolgimento dell’attività sportiva, siano soggetti all’imposta di registro in misura fissa (la disposizione era già prevista dal comma 5 dell’art. 90 della Legge n. 289/002, abrogato con l’art. 52).

Si ricorda che il comma 1 dell’art. 12 del D. Lgs. n. 36/21, non modificato, prevede che sui contributi erogati dal CONI, dalle FSN, e dagli EPS, alle ASD e SSD non si applica la ritenuta del 4% a titolo d’acconto di cui all’art. 28 del DPR n. 600/1973 (la disposizione era già prevista dall’abrogato comma 4 dell’art. 90 della Legge n. 289/2002).

LAVORO SPORTIVO: CHE COSA CAMBIA? 

Particolare importanza assumono le modifiche apportate alle disposizioni in materia di lavoro sportivo.

  • Definizione delle figure lavorative:

    Al comma 1 del Decreto correttivo n.163/2022 viene qualificato lavoratore sportivo l’atleta, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico esercita l’attività sportiva verso un corrispettivo

    Non è più prevista la figura ibrida dell’amatore, sostituita da quella del volontario puro, in piena sintonia con la riforma del terzo settore. Il volontario presta la propria opera a titolo esclusivamente gratuito. Nei suoi confronti potrà essere riconosciuto soltanto il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per attività svolta in nome e per conto della sportiva. Per i volontari si amplia la copertura assicurativa con la previsione di una nuova copertura per la responsabilità civile. Nel caso in cui il volontario sia anche un pubblico dipendente, dovrà semplicemente comunicare all’Amministrazione di appartenenza lo svolgimento di una attività sportiva. Qualora, invece, svolga attività a titolo oneroso dovrà essere espressamente autorizzato.

    Rimangono, invece, “amministrativo – gestionali” tutti coloro i quali si occupano, come già ora, a titolo oneroso, delle attività per l’appunto amministrative dei sodalizi sportivi.

Rapporti di lavoro e compensi:

  • Il comma 4 che prevedeva che l’attività di lavoro sportivo potesse essere altresì oggetto di prestazioni occasionali, è stato abrogato, così come è stato cancellato ogni riferimento all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR in relazione ai compensi e premi corrisposti dagli enti sportivi dilettantistici ai loro tesserati. La previsione dell’art. 52 del D. Lgs., esclude che i compensi stessi possano essere qualificati “redditi diversi” e, come tali, soggetti ad una particolare disciplina fiscale di favore e non soggetti a contribuzioni previdenziali.

    Il comma 2 stabilisce che nell’area del dilettantismo, il lavoro sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti della ASD/SSD:

  • La durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superano le 18 ore settimanali, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive; le prestazioni oggetto del contratto risultino coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo, in osservanza dei regolamenti delle FSN, delle DSA e degli EPS.
  • È oltremodo evidente che presupposto imprescindibile per la legittima erogazione delle somme è l’assenza di un rapporto di lavoro come libero professionista o in qualità di lavoratore dipendente. Caratteristica del rapporto di subordinazione, ai sensi dell’art. 2094 c.c., è lo svolgimento di una prestazione “alle dipendenze e sotto la direzione” del datore di lavoro; sono considerati indici di subordinazione, tra l’altro, la necessaria determinazione degli orari e delle modalità di lavoro, nonché l’erogazione della retribuzione (peraltro già quantificata) da parte del datore di lavoro, da un lato, l’assenza di autonomia del lavoratore nella realizzazione della propria attività professionale, dall’altro. La presenza di un rapporto di lavoro subordinato non dipende, pertanto, dalla qualificazione – ex lege – della collaborazione in termini di co.co.co., unitamente alla continuità e professionalità del rapporto, quanto piuttosto, come detto, dalla presenza di alcuni presupposti, riconducibili, in definitiva, alla determinazione delle condizioni della prestazione da parte del datore di lavoro. È invero necessario non trascurare il fatto che, nonostante la mancanza della qualificazione del rapporto in termini di subordinazione, potrebbe ravvisarsi un rapporto libero professionale, che, ugualmente, esclude la legittima erogazione / percezione dei compensi sportivi. 

    I premi legati a risultati in competizioni sportive non saranno considerati proventi da lavoro sportivo e sconteranno la ritenuta a titolo di imposta del 20%.

Oneri fiscali e contributivi:

Sul piano degli oneri fiscali e contributivi i rapporti di lavoro autonomo e di co.co.co. nell’area dilettantistica prevedono una serie di agevolazioni che, in sintesi, prevedono:

  • per il compenso fino a 5.000 euro nessun onere fiscale né contributivo;
  • per compensi da 5.001 euro e fino a 15.000 euro nessun onere fiscale, iscrizione alla gestione separata INPS con aliquota contributiva pari al 25% (24 % per i pensionati o soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie) ed aliquota aggiuntiva assistenziale del 2,03% (non per i pensionati ed iscritti ad altra forma previdenziale); 
  • oltre i 15.000 euro tassazione IRPEF e contribuzione previdenziale.

    Con il versamento del 2,03% alla Gestione separata Inps viene garantita la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare (assegno universale), degenza ospedaliera, malattia e al congedo parentale, disoccupazione. 

    Il medesimo trattamento previdenziale è previsto per i titolari di partita Iva (prestazioni autonome) che svolgono la loro attività nell’ambito dilettantistico. 

    Per i primi cinque anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo 36/2021 e del relativo correttivo (quindi fino al 31/12/2027), la base imponibile su cui calcolare la parte previdenziale è ridotta del 50%, mentre, per la parte assistenziale, attualmente del 2,03%, si calcola integralmente sulla parte eccedente € 5.000,00. 1/3 è carico del percipiente ed i 2/3 a carico del committente.

    L’esclusione dalla base imponibile a fini fiscali fino alla soglia di euro 15.000 è prevista comunque in generale per tutti i compensi di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo; ne discende quindi che, anche per coloro che avendo aperto la partita IVA svolgono l’attività sportiva ai sensi dell’art. 53 comma 1 del T.U.I.R., detti compensi non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all’importo complessivo annuo di euro 15.000,00. Superata tale soglia di esenzione il reddito del percipiente sarà assoggettato a tassazione solo per la parte eccedente l’importo dei 15.000 euro, secondo il regime fiscale applicato:

  • se forfetario applicando il coefficiente di redditività previsto in funzione del codice Ateco utilizzato per determinare l’imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva
  • se ordinario applicando le ordinarie aliquote fiscali.

Ovviamente anche per questi ultimi prestatori di lavoro sono operanti le soglie predefinite per il pagamento dei contributi previdenziali nelle stesse aliquote previste per i lavoratori sportivi co.co.co..

Ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni che prestano la propria attività a favore di società e associazioni dilettantistiche fuori dagli orari di lavoro, si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei volontari, con obbligo di preventiva comunicazione all’amministrazione di appartenenza e autorizzazione in caso di compensi.

Adempimenti amministrativi:

Sul piano degli adempimenti amministrativi vengono previste importanti e significative semplificazioni:

  • i dati del rapporto di lavoro sportivo nell’area del dilettantismo vengono comunicati al nuovo Registro della attività sportive dilettantistiche disciplinato dal D.Lgs. n.39/21 e tale comunicazione equivale a tutti gli effetti alla comunicazione al centro per l’impiego;
  • non sono soggetti a tale obbligo i rapporti con compensi fino a 5.000 euro;
  • il L.U.L. e l’obbligo di comunicazione mensile all’INPS per le co.co.co. sportive dilettantistiche sono adempiuti in via telematica all’interno di apposita sezione del Registro e non vi è obbligo del prospetto paga (cedolino) nel caso in cui il compenso annuale non superi l’importo di euro 15.000;
  • predisposizione del modello F24: possibilità di generarlo tramite il Registro delle attività sportive dilettantistiche;
  • Comunicazione Inail e autoliquidazione del premio: possibilità di ottemperare agli adempimenti tramite il Registro delle attività sportive;
  • L’elaborazione della Certificazione Unica e la predisposizione di file telematico per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate verrà effettuata tramite Registro mentre l’invio telematico del file sarà a cura dell’intermediario abilitato.

Un unico dubbio in merito a questa norma è rappresentato dai tempi di applicazione della stessa: si è infatti demandato ad apposito decreto del Presidente del consiglio dei ministri o dell’Autorità politica da esso delegata in materia di sport – da adottarsi entro il 1° aprile 2023 di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali – l’individuazione delle disposizioni tecniche e dei protocolli informatici necessari. Pur avendo subordinato l’applicazione di quanto previsto in materia di comunicazione dei rapporti di lavoro sportivo dilettantistico all’emanando decreto, come ci si dovrà regolare nel frattempo? Verosimilmente le comunicazioni dal 1° gennaio prossimo dovranno seguire i normali canali fino ad oggi utilizzati.

Con l’approvazione definitiva del Decreto di riforma del lavoro sportivo le centinaia di migliaia di operatori dello sport ottengono diritti e dignità di ogni lavoratore. Con la forma contrattuale del Co.co.co. si accede alla disoccupazione, malattia, maternità, assegni ed altre garanzie ad oggi sconosciute al mondo sportivo. Se è vero che aumentano alcuni costi, peraltro finanziati in consistente percentuale dallo Stato, e che si presentano alcune procedure burocratiche, tuttavia siamo convinti che tutto ciò farà bene a tutto il settore, premiando chi, da sempre, si è attenuto alle regole.

Articolo di Pier Paolo Perisotto, Referente Opes Cinofilia Regione Lazio