Le O.D.V., le A.P.S. e le ONLUS hanno l’obbligo di adeguare lo statuto entro il 31 ottobre 2020.
Il secondo comma dell’art. 101 del D. Lgs. n. 117/2017 (Codice Del Terzo Settore o anche CdTS) dispone che le Organizzazioni di Volontariato (OdV), le Associazioni di promozione sociale (APS) e le ONLUS devono adeguarsi alle disposizioni inderogabili contenute nello stesso decreto entro il termine,
più volte prorogato, ed attualmente fissato al 31 ottobre 2020 (ai sensi dell’art.35, comma 1, del D.L. 17 marzo 2020, n.18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.
Il Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – ha provveduto al riordino e alla revisione complessiva della disciplina vigente in materia, sia civilistica che fiscale, definendo, per la prima volta, il perimetro del cd. Terzo Settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Ai sensi dell’art. 4 del Codice sono Enti del Terzo Settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore:
Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice.
Lo scorso 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le modalità di deposito degli atti, le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro.
Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni:
a) Organizzazioni di volontariato;
b) Associazioni di promozione sociale;
c) Enti filantropici;
d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
e) Reti associative;
f) Societa’ di mutuo soccorso;
g) Altri enti del Terzo settore.
Ad eccezione delle reti associative, nessun ente puo’ essere contemporaneamente iscritto in due o piu’ sezioni.
Entro il 31 Ottobre, le Odv, le Aps e le Onlus dovranno adeguare i loro statuti alle norme inderogabile previste dal Codice del terzo settore, ovvero:
Il termine di adeguamento, tra l’altro non perentorio, è stato al momento fissato per le OdV e le APS (quindi escluse le Onlus) saranno trasferite dagli attuali registri in quello unico nazionale in forza del procedimento di “trasmigrazione” automatica previsto dall’art. 54 del CTS.
Il motivo di tale differenza è proprio nella natura della disciplina delle Onlus che ne fa una categoria fiscale priva di omogeneità giuridica, per la quale non si poteva prescindere dalla scelta di ogni singolo ente per individuarne una sezione di riferimento tra quelle in cui si dividono gli ETS. Resta dunque, opportuna la scelta da parte delle ONLUS a quale sezione iscriversi e di conseguenza quale forma giuridica adottare, in quanto al 31 dicembre del futuro anno di termine del periodo transitorio verrà abrogata totalmente la normativa che le disciplina.
L’art. 101 secondo comma stabilisce che tutte e tre le categorie di enti debbano adeguarsi alle disposizioni inderogabili del CdTS entro il 31 ottobre 2020.
Con riguardo alle conseguenze del mancato adempimento per OdV, APS e Onlus entro il termine del 31 ottobre 2020, è stato ormai confermato anche dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (dicastero di competenza per il terzo settore), che il termine non sia perentorio ma collegato solo alle modalità agevolative previste per adottare uno statuto adeguato alla nuova normativa e che al mancato rispetto del termine del 31 ottobre 2020 non siano collegate conseguenze automatiche per gli enti:
Nondimeno va ricordato come, in tale periodo transitorio, le amministrazioni pubbliche che gestiscono i registri delle ODV e delle APS (così come l’Agenzia delle Entrate che gestisce l’Anagrafe unica delle Onlus) possono comunque adottare provvedimenti di cancellazione qualora riscontrino situazioni di contrasto rispetto alla normativa precedente: ciò è stato comunque ribadito nella circolare ministeriale menzionata.
Nonostante gli importanti chiarimenti e le assicurazioni fornite dai due documenti esaminati, il parere consulenziale per le ODV, le APS e le Onlus che ancora non abbiano modificato i loro statuti rimane comunque quello di farlo entro il 31 ottobre 2020, anche per mettersi nella migliore condizione nel momento in cui il RUNTS sarà operativo, operatività attualmente prevista per il primo quadrimestre del 2021.
• Poter riunire un’assemblea straordinaria con le modalità e le maggioranze previste per l’ordinaria (art. 101 comma 2);
• Esenzione dall’imposta di registro (e dall’imposta di bollo);
• Trovare una collocazione definita all’interno di una normativa in costruzione.
Le associazioni non iscritte nei registri ODV, APS ed Onlus non hanno un termine specifico entro il quale modificare i loro statuti ed adeguarli alla Riforma del codice del terzo settore, se non quello in cui entrerà in vigore la parte fiscale della nuova normativa. Ricordiamo che la disciplina fiscale prevista nel Titolo X del Codice del Terzo settore entrerà in vigore solo a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui il RUNTS sarà operativo e in cui sarà arrivata l’autorizzazione da parte della Commissione europea in relazione appunto alla parte fiscale della Riforma: la data ad oggi probabile è il 1° gennaio 2021.
Esse non hanno, come le associazioni culturali, un termine entro il quale modificare il loro statuto. Le ASD però, a differenza delle associazioni culturali, continueranno a poter applicare il regime fiscale di favore anche quando entrerà in vigore la parte fiscale della Riforma: per esemplificare ciò, basti pensare che a Riforma fiscale in vigore il regime legge 1991/ 398, che non potrà essere utilizzato dagli enti del Terzo settore né dalle associazioni culturali, continuerà invece a poter essere applicato dalle ASD. Stesso discorso vale per la detassazione dei corrispettivi provenienti dagli associati, cioè l’articolo 148, 3 comma, del T.U.I.R.
Le ASD potranno comunque decidere di entrare a far parte degli enti del Terzo settore, assumendo la qualifica di associazione di promozione sociale (APS), potendo ad esempio usufruire delle misure di “coinvolgimento attivo” previste dal Codice del Terzo settore per le APS nel rapporto con gli enti pubblici (la “co-programmazione”, la “coprogettazione” e l’accreditamento previste dagli articoli 55 e 56 del Codice).
Un’ASD potrebbe quindi modificare il proprio statuto, inserendo le clausole tipiche delle associazioni di promozione sociale, ed avere quindi la doppia qualifica di ASD e APS.
Gli enti del terzo settore devono svolgere una o più “attività di interesse generale” in via “esclusiva” o “principale”.
L’art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, presenta l’elenco di attività di interesse generale. Tra queste alla lettera t), vi è la “organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche”.
Un’associazione quindi che avesse per oggetto sociale lo svolgimento di un’attività sportiva dilettantistica potrebbe iscriversi al RUNTS e così assumere la qualifica di ETS.
E più specificatamente questa associazione potrebbe iscriversi nella sezione delle APS.
La qualifica di APS proprio per la sua natura mutualistica sembrerebbe la più consona per le associazioni che gestiscono attività sportive dilettantistiche in quanto normalmente le attività stesse sono dirette in favore dei propri associati.
Prima della riforma introdotta dal Codice del Terzo Settore molte ASD possedevano già la qualifica di APS.
Si precisa che se qualifica di ASD è riservata solo alle associazioni iscritte nel registro CONI, l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche non è un’attività riservata alle sole ASD.
Quindi un ETS/APS non iscritta al CONI il cui oggetto sociale preveda proprio lo sport dilettantistico di cui alla lettera t) può operare nel settore dello sport dilettantistico senza problemi ma ciò sta a anche a significare che una ASD iscritta al CONI può entrare nel terzo settore ed iscriversi al RUNTS.
Le ASD tuttavia non sono automaticamente ETS/APS ma possono decidere di diventarlo iscrivendosi a RUNTS.
CRITICITA’ ED EQUIVOCI RISOLTI:
Nell’evoluzione normativa del codice del terzo settore inizialmente si era stabilito che il Runts fosse obbligatorio per tutte le associazioni e gli enti del terzo settore, interpretazione poi sostituita con il recente decreto, per cui mentre per alcuni sarà di fatto automatico come Aps e Odv grazie alla “trasmigazione” automatica dei precedenti registri regionali, per altri sarà quasi una scelta forzata come per le ONLUS, mentre per le associazioni culturali, nonchè le asd sarà invece una scelta facoltativa dopo un’attenta valutazione delle opportunità e dei vantaggi.
Preoccupante, era l’interpretazione per cui le sezioni del RUNTS stabilite, imponessero una scelta per le asd che adottavano anche la forma giuridica di aps di dover porre rimedio attraverso una delle due scelte giuridiche. Tale interpretazione è stata superata in quanto tra iscrizione al Registro CONI delle ASD ed iscrizione al RUNTS non sussiste per legge nessuna incompatibilità quindi per una associazione è possibile possedere contemporaneamente la qualifica di ASD ai fini sportivi e la qualifica di APS ai fini del terzo settore (mediante iscrizione al RUNTS) non perdendo l’iscrizione nel registro delle ASD del CONI; in conclusione le qualifiche di ASD e ETS/APS sono cumulabili.
L’art. 89, comma 1, CTS, stabilisce che agli enti del terzo settore non si applicano l’articolo 143, comma 3, l’art. 144, commi 2, 5, e 6 e gli art. 148 e 149 TUIR, nonché la L. 398/91.
In sintesi si perderà:
Rimane invece invariata ed applicabile alle ASD che sono anche ETS/APS:
Le APS sono destinatarie di diverse agevolazioni riguardo alle imposte indirette e ai tributi locali:
Oltre alle disposizioni in materia di imposte sui redditi, di cui all’art. 79 CST, per le APS non si considerano commerciali:
Le APS possono applicare, in relazione alle attività commerciali svolte, il regime forfettario se nel periodo d’imposta precedente hanno percepito ricavi, ragguagliati al periodo d’imposta, non superiori a 130.000 o alla diversa soglia che sarà autorizzata dal Consiglio della UE. Il regime cessa l’anno successivo a quello in cui si è superata la soglia.
Il reddito imponibile si determina applicando all’ammontare dei ricavi percepiti un coefficiente di redditività pari al 3%.
Vi è inoltre l’esonero:
Le SSD come le ASD pur non avendo l’obbligo di iscrizione dovrebbero valutare l’opportunità dell’iscrizione al RUNTS. Potrebbero infatti acquisire la qualifica di Imprese Sociali, essendo SSD a r.l. o SSD Coop.
L’agevolazione maggiore consiste nella esenzione totale degli utili reinvestiti dalle imprese sociali per le attività istituzionali (qualunque sia il loro ammontare),
oltre ad altri incentivi alla capitalizzazione, al volontariato, ecc.
Allo stato attuale della normativa, secondo dottrina, non sembrerebbe precluso per le SSD – IMPRESE SOCIALI l’utilizzo del regime L. 398/91.
In conclusione, entro il 31 Ottobre sono chiamate a fare una scelta tutte quelle ASD che sono anche APS in quanto verranno, attraverso la trasmigazione automatica, iscritte al registro unico del terzo settore, con i vantaggi e gli svantaggi sopracitati. Opes Cinofilia, resta a disposizione per tutti chiarimenti e le informazioni per poter effettuare una scelta consapevole.
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