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LA VERITA' SUI BREVETTI CINOFILI DA SOCCORSO

Unità Cinofile da Soccorso – Inquadramento e Prospettive

Precedenti articoli pubblicati hanno dato notizia della nascita del N.O.R. (Nucleo Operativo Ricerca), progetto di grande utilità sociale, motivato dall’esigenza organizzativa del settore oltre che dal bisogno di rendere omogenea la preparazione delle unità cinofile al fine di certificarne l’operatività, l’attitudine, l’equilibrio e il grado di preparazione del binomio.

unità da soccorso

Il presente contributo è volto a cercare di fare chiarezza su quest’ultimo aspetto e cioè la “certificazione” dell’operatività delle unità cinofile da soccorso (di seguito anche “U.C.S.”) nel panorama nazionale.

Si rende subito necessaria una premessa importante: non esistono fonti di Legislazione nazionale di riferimento e, parimenti, in ambito comunitario sono rinvenibili alcune decisioni (ad esempio le n. 762/2014, 481/2010) che fanno riferimento alle Unità Cinofile da Soccorso, dando per scontate la loro esistenza e ruolo, senza tuttavia richiamare criteri di certificazione e formazione delle stesse.

Ambito di approfondimento:

La presente disamina è poi riferita alle Unità Cinofile da Soccorso “volontarie”, mentre non riguarda le U.C.S. inserite nelle Forze Armate e Forze dell’Ordine, stante la necessaria qualifica del conduttore, che deve essere inquadrato ed in forza nell’organico di riferimento.

Giusto per completezza, le unità cinofile all’interno delle Forze dell’Ordine e Forze Armate sono così identificate, in via sintetica:

  • Nucleo Cinofilo all’interno dell’Esercito Italiano (un Reparto, a livello battaglione, è il Gruppo Cinofilo di Grosseto del Comando logistico dell’Esercito, che opera in patria per ricerca armi, sorveglianza obiettivi e “bonifica” di aree, o per missioni all’estero)
  • Reparti Cinofili nella Polizia di Stato (con impiego in mansioni di ordine pubblico, sorveglianza, antidroga, antiesplosivo, ricerca e soccorso)
  • Unità cinofile all’interno della Polizia Penitenziaria (prevalentemente impiegate nella ricerca di sostanze stupefacenti)
  • Servizi Cinofili nell’Arma dei Carabinieri
  • Servizio Cinofili della Guardia di Finanza (di cui fanno parte cash-dog, unità antidroga, anticontrabbando, antiterrorismo, soccorso alpino)
  • Unità Cinofile dei Vigili del Fuoco, per la ricerca ed il soccorso in superficie su macerie e su valanghe

La posizione del Comitato Nazionale del volontariato di Protezione Civile e degli Enti facenti parte delle Commissioni componenti il Comitato:

La Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile (di seguito “Consulta”) è stata abrogata con il DPCM dell’11.7.2019 e sostituita dall’attuale Comitato Nazionale del volontariato di Protezione Civile (di seguito “Comitato”).

Da quanto testualmente riportato nel sito (consultabile al seguente link https://volontariato.protezionecivile.gov.it/it/comitato-nazionale ) il Comitato – che svolge la sua attività a titolo gratuito e dura in carica tre anni – è composto da due commissioni: una commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ognuno dei soggetti iscritti nell’elenco centrale del volontariato, e una commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascuno degli elenchi territoriali del volontariato. Si legge, ancora: Il Comitato garantisce la partecipazione del volontariato organizzato al Servizio Nazionale della Protezione Civile, svolge compiti consultivi di ricerca, approfondimento e confronto su temi relativi a promozione, formazione e sviluppo del volontariato organizzato di protezione civile promuovendo al contempo il raccordo con le altre componenti e strutture operative. 

Esprime, inoltre, parere in merito alle direttive proposte dal Capo del Dipartimento in materia di volontariato.

Sempre nel sito è reperibile l’elenco dei soggetti facenti parti delle due Commissioni di cui sopra. Scorrendo l’elenco degli enti, emerge una grande disomogeneità di settori e diffusione territoriale degli iscritti nell’elenco centrale del volontariato, che rende difficile pensare ad una formazione e conoscenza omogenea ed estesa ad argomenti specialistici (quale quello della competenza in ambito cinotecnico e cinofilo), talchè è verosimile che le linee guida siano demandate ai membri aventi conoscenze specifiche in materia.

Probabilmente per questa ragione, nel redigere il documento del dicembre 2012 “Spunti e proposte per elevare gli standard qualitativi delle unità cinofile volontarie” (di seguito “documento Spunti”, reperibile al seguente link https://volontariato.protezionecivile.it/static/8351073841db38102b64110e93297748/Documento_cinofilo_definitivo.pdf ) la Consulta si era ampiamente riportata al Regolamento Operativo ENCI (più precisamente, quest’ultimo aveva rilasciato nel 2006 – con successivi aggiornamenti – i seguenti Regolamenti: i) per l’abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca di persone disperse in superficie; ii) per l’abilitazione delle unità cinofile da impiegare in Protezione civile; iii) per l’abilitazione delle unità cinofile da impiegare per la ricerca di persone travolte da macerie; iv) per l’abilitazione delle unità cinofile da impiegare per il salvataggio e soccorso in acqua).

Ad oggi, il “documento Spunti” del dicembre 2012 non è stato aggiornato o modificato (è tuttora presente nel sito del “nuovo” Comitato), mentre ENCI ha emanato un documento successivo, in vigore dal 1.9.2019 denominato “Prova Propedeutica e Regolamento Nazionale per l’abilitazione di Unità Cinofile da soccorso Superficie – Macerie – Discriminazione Olfattiva – Acqua” (di seguito “Regolamento ENCI”), approvato dal Consiglio Direttivo di ENCI il 24.4.2019 (reperibile al link https://www.enci.it/media/7222/prova-propedeutica-e-regolamento-operativo-nazionale-abilitazione-unità-cinofile-da-soccorso.pdf ).

Da una lettura del documento, si possono evincere alcune modifiche /integrazioni rispetto a quanto riportato del documento Spunti, che – pertanto – non è più totalmente in linea con quanto oggi regolamentato da Enci. Ad esempio, nel Regolamento ENCI sono previsti due livelli di prove (Propedeutica e Operativa), sono indicati criteri di valutazione e punteggi diversi da quelli contenuti nel documento Spunti, diverse sono anche le età minime dei cani (nel documento Spunti 24 mesi, nel Regolamento ENCI 14 mesi per Prova Propedeutica e 20 per Prova Operativa).

Interessante è la lettura delle Premesse generali del Regolamento ENCI, dove vengono elencate le “condizioni” per poter svolgere le prove di abilitazione ENCI, che “valutano le attitudini, l’equilibrio e il grado di addestramento (nella specialità richiesta) del cane per poter essere inserito a operare nei gruppi di Protezione Civile.“ (art. 1.1).

Tra queste: “Il Conduttore deve essere iscritto a un Ente/Associazione di Volontariato di Protezione Civile, e regolarmente certificato dal proprio Presidente” (art. 1.2), “Il Conduttore deve essere socio ENCI con tessera in corso di validità (art. 1.3). 

Inoltre, all’art. 1.7 viene stabilito che “Per accedere alla Prova Operativa superficie, discriminazione olfattiva, macerie, acqua, l’Unità Cinofila deve aver superato una prova Propedeutica o una prova IPO/R, indipendentemente F- FL-T-W di qualsiasi livello, giudicata da Esperti Giudici ENCI di cani da soccorso.”, laddove la Prova Propedeutica è disciplinata dallo stesso Regolamento ENCI, mentre la prova IPO/R fa riferimento al Regolamento Internazionale d’esame per cani da soccorsi della FCI e dell’IRO, di cui è reperibile, sul sito ENCI il testo tradotto in italiano, con validità dal 1.1.2019 (con l’avvertenza che fa comunque fede, in caso di dubbi interpretativi, la lingua tedesca – si veda il link https://www.enci.it/media/6987/regolamento-ipo-r-2019.pdf ).

Letta la prefazione del Regolamento IPO/R (“Questo regolamento d’esame vale per tutti i club membri / associazioni della FCI e dell’IRO. Dovrebbe essere una piattaforma mondiale per le organizzazioni operative di ricerca come base per l’addestramento dei cani da soccorso.“) ci si potrebbe chiedere come coordinare il Regolamento ENCI del 24.4.2019 con il Regolamento IPO-R (valido dal 1.1.2019) ed in particolare con la Prova Propedeutica, posta quale alternativa alla prova IPO-R, ma non è questa la sede.

Tornando invece al “documento Spunti”, lo stesso ha come finalità (dichiarata a pag. 2 ultimo capoverso) quella di valorizzare e garantire standard di preparazione delle unità cinofile di soccorso in ambito di volontariato, stigmatizzando nel contempo il rischio che unità cinofile “autorganizzate” e non adeguatamente formate possa abbassare lo standard qualitativo delle unità stesse.

Per espressa dichiarazione, i contenuti nel documento Spunti (pag 3 dello stesso) “rappresentano criteri unitari adottati dalle Associazioni facenti parte della Consulta Nazionale del Volontariato di Protezione Civile per la formazione e l’impiego delle unità cinofile negli interventi in emergenza a carattere nazionale.”

Stante l’ampio richiamo ai criteri dettati da ENCI, pare plausibile, anche se non ancora adottata dal Comitato Nazionale del Volontariato di Protezione Civile, un’interpretazione che aggiorni i contenuti del documento Spunti con il nuovo Regolamento ENCI del 2019.

Allo stesso tempo, nel Regolamento ENCI del 2019 si fa espresso riferimento alla Protezione Civile, già nelle Premesse (“Le prove di abilitazione ENCI valutano le attitudini, l’equilibrio e il grado di addestramento (nella specialità richiesta) del cane per poter essere inserito a operare nei gruppi di Protezione Civile; Il Conduttore deve essere iscritto a un Ente/Associazione di Volontariato di Protezione Civile, e regolarmente certificato dal proprio Presidente. Spetta alle Associazioni di Protezione Civile inserire l’unità cinofila a operare negli interventi di soccorso.”), a conferma della sinergia ENCI – Protezione Civile.

Si dovrebbe quindi ritenere che gli Enti iscritti nell’elenco della Commissione nazionale, per la formazione e “certificazione” delle proprie unità cinofile utilizzino/debbano utilizzare i criteri del documento Spunti (eventualmente da aggiornare con il più recente Regolamento ENCI del 2019).

Dall’esame della documentazione messa a disposizione dai siti di alcuni di tali Enti si può constatare quanto segue:

    1. Il Regolamento UCS – ANA, approvato dalla Commissione Nazionale UCS-ANA il 14 gennaio 1989 Revisionato dalla Sottocommissione UCS-ANA il 09 ottobre 2010 Aggiornato dalla Sottocommissione UCS-ANA il 01 ottobre 2011 Aggiornato dalla Sottocommissione UCS-ANA il 20 Marzo 2016 (reperibile al link http://www.ncslalanterna.it/wp-content/uploads/REGOLAMENTO-UCS-ANA-2016-rev-1.pdf ) prevede che “per UNITA’ CINOFILA da SOCCORSO si intende la coppia formata dal Coordinamento Unità Cinofile da Soccorso conduttore e dal proprio cane, che abbiano superato gli esami previsti dal REGOLAMENTO ENCI in vigore e le relative verifiche annuali.” (art. 5.1); Per operare, l’UCS dovrà necessariamente aver conseguito la qualifica di OPERATIVO, avendo superato gli esami previsti dal REGOLAMENTO ENCI in vigore (art. 5.3).
    2. L’Associazione Nazionale Carabinieri non dispone di documentazione online che consenta di individuare i criteri di formazione e certificazione delle U.C.S. da una ricerca pare che la formazione avvenga a livello decentrato mediante l’attività di volontari;
  • L’ANPAS ha adottato proprie “LINEE GUIDA NAZIONALI ANPAS PER LA FORMAZIONE, CERTIFICAZIONE ED IMPIEGO DELLE UC DESTINATE ALLE ATTIVITA’ INERENTI ALLA PROTEZIONE CIVILE” (vedasi https://www.anpas.org/Allegati/Protezione%20civile/cinofili_linee_guida/Linee_guida_operative_gruppo_cinofilo.pdf ), con determinazione della Commissione Nazionale protezione Civile Anpas del 15.4.2021 che si discosta dal Regolamento ENCI, ad esempio per quanto riguarda: i requisiti di ammissione alle prove, lo svolgimento di queste ultime, la composizione della Commissione esaminatrice, la validità del brevetto (biennale, con aggiornamento annuale). Si segnalano i contenuti dell’art. 5, che prevede l’aggiornamento e gestione di Albi Professionali a carattere nazionale, indicante come: a) unità cinofile secondo specializzazione; b) figure professionali (istruttori, formatori, Valutatori, ecc.); dell’art. 6:modalità di attivazione e dell’art. 7, nel quale si precisa che “Queste norme transitorie hanno valore fino alla definizione del nuovo regolamento e delle nuove linee guida che saranno presentate in occasione della prossima riunione utile della Commissione Nazionale di Protezione Civile.”.
  • L’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco Volontari, dal 2015 con l’intento di normare le proprie specializzazioni interne ha istituito la Scuola Superiore di Cinofilia e Protezione Civile, con corsi biennali per figure tecniche da soccorso quali Istruttori e Figuranti per ricerca persone disperse su macerie e superficie, ricerca su valanga e soccorso in mare. E’ quindi plausibile che i binomi vengano certificati nell’ambito della Scuola, la cui formazione è affidata alla Delegazione Cinofili San Giorgio. Si legge: La Scuola offre una formazione teorica e pratica con una linea di addestramento unica per tutte le proprie unità cinofile. Deve essere un riferimento di qualità, imparzialità, conoscenza della psicologia del disperso, orientamenti operativi delle leggi, delle normative su procedure a livello regionale e nazionale per la ricerca persone disperse con un unico obiettivo: salvare vite umane.
  • Il CNSAS forma le proprie unità cinofile all’interno della Scuole, istituite con la Legge 21.3.2001 n. 74, che all’art. 4 prevede “La formazione, la certificazione e la verifica periodica dell’operatività dei tecnici e delle unità cinofile del CNSAS sono disciplinate dalle scuole nazionali di cui all’articolo 5”, a norma del quale Nell’ambito del CNSAS sono individuate e riconosciute le seguenti scuole nazionali: a) omissis; b) omissis; c) omissis; d) omissis; e) scuola nazionale unità cinofile da valanga; f) scuola nazionale unità cinofile da ricerca in superficie; g) omissis; h) omissis.2. Le attività delle scuole nazionali sono regolate da specifici regolamenti operativi. Le attività delle Scuole sono regolate da specifici Regolamenti operativi. Nell’ambito del Soccorso Alpino, a livello normativo si segnala l’emanazione della Delibera della Giunta provinciale Bolzano del 28/11/2005 – n. 4510, che detta le Direttive per la verifica della qualificazione delle unità cinofile, richiamando, tra gli altri il Regolamento ENCI (all’epoca vigente), i Regolamenti delle Scuole Nazionali CNSAS, il regolamento internazionale per l’esame dei cani da soccorso dell’organizzazione “Internazionale Rettungshunde Organisation (IRO)” del 1 gennaio 2000; il Regolamento di esame per unità cinofile di ricerca della Croce Rossa Austriaca del 15 marzo 2001 e relative direttive di attuazione e il Regolamento nazionale unità cinofile di soccorso della Croce Rossa Italiana del 17 luglio 2003, sui quali si tornerà nel proseguo.
  1. La CRI ha adottato un proprio Regolamento per l’attività delle unità cinofile (l’ultima revisione è del 11.5.2019 – https://www.cri.it/wp-content/uploads/2021/06/Regolamento-Unità-Cinofile-2021_REV.pdf ) con previsione anche di regole per la formazione la certificazione delle unità cinofile, non coincidente con il Regolamento ENCI.
  2. UCIS, nel proprio sito, ha dato atto di aver adottato un Regolamento del Centro di Formazione, con delibera del Consiglio Direttivo del 25.8.2021, precisando tuttavia che tale documento è disponibile in “area riservata”; viene in ogni caso richiamata una collaborazione con ENCI.

La Commissione Territoriale del Comitato fa riferimento alle singole Regioni, nell’ambito delle quali le Delegazioni (Regionali per la Protezione Civile) hanno adottato o possono comunque adottare specifici Regolamenti per disciplinare l’abilitazione delle Unità Cinofile da Soccorso, da impiegare per la ricerca delle persone disperse. Si vedano – ad esempio – Regolamento Emilia Romagna (https://bur.regione.emilia-romagna.it/bur/area-bollettini/giugno-periodico-parte-seconda-1a-quindicina-1/approvazione-del-regolamento-per-labilitazione-di-unita-cinofile-da-soccorso-ucs-e-del-corso-di-specializzazione-per-volontari-cinofili-di-protezione-civile.-prima-parte-del-sistema-formativo-delle-ucs/all.a.dd2010174.pdf) e Regolamento Umbria (https://www.regione.umbria.it/documents/18/704709/DGR+935-19.Allegato.pdf/23d65bfc-2ecb-4cd3-be0d-c26de5f980e0 ).

La posizione delle EPS in ambito cinofilo:

In assenza di un quadro normativo e di riferimento “certo”, anche le EPS operanti in cinofilia hanno rilasciato documenti in argomento.

Senza entrare eccessivamente nel dettaglio, solo a titolo di esempio si indicano di seguito alcuni link:

  1. CSEN: il Regolamento Generale del 2020 (https://csencinofiliadasoccorso.it/wp-content/uploads/2017/01/REGOLAMENTO-2020.pdf ), prevede il rilascio di certificazione di operatività in esito a prove e con requisiti di ammissione non coincidenti con quelle del Regolamento ENCI;
  2. FICSS- ASI: nel proprio Disciplinare (https://www.ficss.it/wp-content/uploads/2020/05/DISCIPLINARE-e-REGOLAMENTO-FORMAZIONE-per-il-RICONOSCIMENTO.pdf ) all’art. 15, demanda al Comitato Tecnico Nazionale il compito di definire i parametri di preparazione, formazione e valutazione delle Unità Cinofile da Soccorso, mediante un regolamento specifico. L’Associazione Pegasus “Gruppo FICSS” ha adottato un Regolamento il 3.5.2018 per l’Esame di Certificazione U.C.S. https://www.ficss.it/management/img/attivita/allegati/20_regolamento-ucs_maggio-2018-rev3_0.pdf) con indicazione di requisiti e prove non coincidenti con quelle del Regolamento ENCI.

La posizione di alcune ASD:

Da ultimo, si segnala che da una ricerca sul web si è potuto verificare che varie ASD propongono “corsi di formazione” per acquisire titoli /competenze come Unita Cinofile da Soccorso.

Quanto proposto è altamente variegato, sia come requisiti, che come criteri di formazione e struttura di corsi, precisando tuttavia che solo alcune ASD richiamano i criteri di formazione del Regolamento ENCI presupponendo poi che le Unità Cinofile debbano sostenere la prova del Regolamento ENCI, mentre altre offrono percorsi semplicistici e con prove “auto-regolamentate”.

In conclusione:

  • Non esiste una normativa nazionale di riferimento per la formazione e certificazione delle U.C.S., salve alcune previsioni normative riferite alle Forze dell’Ordine e Forze Armate;
  • Non esiste un “albo” nazionale di iscrizione delle U.C.S., ma registri in seno ai vari Enti;
  • Il riferimento della Protezione Civile in materia è attualmente il documento Spunti, che richiama le “regole” dettate da ENCI;
  • Il Regolamento ENCI attualmente aggiornato al 2019, quindi successivo al documento Spunti, prevede una disciplina non totalmente coincidente con quella del documento Spunti (che a livello interpretativo dovrebbe quindi essere aggiornato con il più recente Regolamento ENCI);
  • Gli Enti facenti parte della Commissione prevista del documento Spunti dovrebbero attenersi al documento Spunti, ma in alcuni casi i regolamenti di formazione e valutazione delle Unità Cinofile di Soccorso non coincidono con tale documento e dettano “regole” diverse;
  • I Regolamenti delle EPS non sempre richiamano il documento Spunti e il Regolamento ENCI;
  • Nel web si trovano “offerte” da parte di ASD per corsi volti alla formazione di U.S.C., con criteri di preparazione e formazione non omogenei e talvolta assolutamente “semplicistici”.