ASSISTENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE

Costituire un'ASD

Registro CONI 2.0

Agovolazioni Fiscali

Collaborazioni Sportive

Gestione amministrativa

Modello EAS

Fiscalità

Assicurazione RC

Tutto quello che devi sapere per costituire una ASD

1. REDAZIONE DELLO STATUTO


Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto secondo i requisiti specifici  del comma 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002  nonchè dalle previsioni indicate al comma 8, dell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR). Contattaci per richiedere una bozza dell’atto costitutivo e dello statuto.

2. RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E DEL CODICE FISCALE


Richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate attraverso la presentazione del Modello AA5/6 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ASD. Solo in caso di svolgimento di un’attività commerciale l’ASD dovrà richiedere anche l’attribuzione del numero di Partita IVA in tal caso il Modello sarà AA7/10 e nel caso in cui sia rivolta verso terzi l’iscrizione al repertorio economico amministrativo della camera di commercio.
Compilazione del Modello F23 necessario al versamento di € 200,00 in Banca o Posta necessari per eseguire la registrazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto;
Compilazione del Modello 69 con tutti gli estremi necessari per la registrazione.

3. REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO


Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’ Atto costitutivo e dello Statuto, entro 20 giorni dalla costituzione, con:

  • due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
  • modello 69 compilato;
  • ricevuta di versamento del Modello F23;

ATTENZIONE: dal 1/1/2019, in virtù della Legge 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019), le associazioni sportive dilettantistiche godono del regime di esenzione dell’imposta di bollo. Pertanto non è più prevista l’apposizione delle marche da bollo sull’atto costitutivo.

4. AFFILIAZIONE


L’affiliazione è l’atto con cui le associazioni/società sportive acquistano i di diritti e gli obblighi delle norme amministrative, disciplinari, economiche e giuridiche che riguardano l’attività sportiva in ambito sportivo nazionale.
L’affiliazione può avvenire (a seconda dello sport praticato) tramite un’ Ente di promozione sportiva, una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata. Il settore cinofilia attualmente ha la possibilità di affiliarsi ad un ente di promozione sportiva in quanto il settore è relativo ad attività non agonistica e dilettantistica.

5. ASSICURAZIONE RC


La copertura assicurativa Opes Italia è rivolta a tutti gli Associati che partecipano esclusivamente ad/o praticano esclusivamente attività sportive dilettantistiche “non agonistiche” seppure con modalità competitive e “ludico-motorie o amatoriali”, nonché partecipano ad/o praticano ogni altra attività “non sportiva” prevista dal Contraente per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo:
. attività ricreative;
. attività culturali;
. attività di formazione;
. turistiche e del tempolibero;
. attività di promozione sociale, di servizio e di promozionecivile.

GLI ORGANI DELL’ASD


Ogni ASD è composta da il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Assemblea dei Soci.
L’organo esecutivo è il Consiglio Direttivo che:

  • Gestisce l’associazione
  • Promuove le attività
  • Delibera sulle decisioni a maggioranza dei voti.
  • Amministra l’associazione.
  • Gestisce il c\c dell’associazione
  • Detiene l’archivio dei documenti dell’Associazione
  • È solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7.

La rappresentanza legale ricade sul Presidente

  • Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea
  • Provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.

L’Assemblea dell’associazione è l’organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare.
I poteri dell’Assemblea in via ordinaria sono:

  • l’elezione del Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).

L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti.
I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:

  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  • deliberare sulla nomina del liquidatore.

L’Assemblea straordinaria per modificare lo statuto prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma è richiesto che siano presenti almeno la metà dei soci

I SOCI


L’associazione  è una tipica struttura aperta. Ciò significa che altri soggetti, oltre i soci fondatori, possono aderire liberamente. In ogni caso, nel rispetto dei fini istituzionali dell’associazione, lo statuto può indicare i requisiti necessari per essere ammessi.  Generalmente una persona che vuole fare parte dell’associazione deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione.

Successivamente il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà sull’ammissione e, in caso di esito positivo, trascriverà il nome e i dati del nuovo socio nel libro soci. All’atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal Consiglio.

Lo statuto può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti ecc….. Resta comunque inteso che fra gli aderenti all’associazione esiste parità di diritti e doveri. Infatti, la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l’effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati.

SCIOGLIERE UNA ASD


Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. Anche per l’assemblea straordinaria dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci.

Comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati attraverso il Modello EAS: entro il 31 marzo, per via telematica utilizzando il modello EAS. Attenzione: gli enti sono esonerati dall’invio di un nuovo modello quando le variazioni interessano i seguenti punti: proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità; costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi; ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente; numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso; erogazioni liberali ricevute; contributi pubblici ricevuti; numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate.

Versamenti delle ritenute operate: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene pagata la somma soggetta a ritenuta (indipendentemente dal periodo a cui si riferisce il compenso), all’Agenzia delle Entrate mediante Modello F24 in via telematica.

Rilascio della certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute operate: entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti. Ai lavoratori autonomi, agli sportivi dilettanti, ai collaboratori amministrativi non professionisti delle ASD la certificazione può essere scritta in forma libera; ai lavoratori dipendenti e assimilati deve essere rilasciato il Modello CUD.

Presentazione Modello 770: entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti compensi, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Redazione del rendiconto economico-finanziario: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il documento deve essere conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Presentazione Dichiarazione IRAP: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Libro Verbali): i Libri Sociali devono essere compilati e aggiornati regolarmente: il Libro Soci dopo ogni modifica nell’elenco degli associati (es: nuove iscrizioni, recessi, espulsioni), il Libro Verbali Assemblea Soci e Direttivo dopo ogni riunione. I Libri Sociali devono essere conservati presso la sede legale dell’Associazione.


In più, per tutte le Associazioni che svolgono ANCHE attività commerciale e che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91:

Richiesta di attribuzione della Partita IVA: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività commerciale, all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione, mediante compilazione del modello AA7/10. La richiesta della partita IVA può avvenire contestualmente a quella del codice fiscale oppure anche successivamente, nel  momento in cui si inizia un’attività commerciale.

Iscrizione al REA: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economicaalla sede territoriale competente della Camera di Commercio mediante compilazione del modello R.

Comunicazione dell’opzione per il regime fiscale agevolato ex L. 398/1991: sia all’ufficio territoriale competente della SIAE, prima dell’inizio dell’anno solare in cui l’Associazione vuole usufruire del regime agevolato, utilizzando un apposito modulo; sia all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione annuale IVA o, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, mediante la prima dichiarazione dei redditi che l’Associazione presenta successivamente alla scelta effettuata, allegando il quadro VO della dichiarazione IVA.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.): entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Compilazione del Registro IVA Minori: entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento; ogni tre mesi si deve compilare la parte del registro relativa alla liquidazione dell’IVA. Il Registro deve essere conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Versamenti dell’IVA: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle Entrate mediante Modello F24 in via telematica:

  • 16 maggio, per il primo trimestre solare (01/01 – 31/03), codice tributo 6031
  • 16-agosto, per il secondo trimestre solare (01/04 – 30/06), codice tributo 6032
  • 16-novembre, per il terzo trimestre solare (01/07 – 30/09), codice tributo 6033
  • 16 -febbraio, per il quarto trimestre solare (01/10 – 31/12), codice tributo 6034

Presentazione Modello Unico ENC: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Comunicazione delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini IVA (spesometro): entro il 30 aprile, all’Agenzia delle Entrate per via telematica. In presenza di fatturazione, deve essere comunicato l’importo complessivo delle opera­zioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente, e quello delle operazioni passive relative a ciascun sin­golo fornitore (indipendentemente dal loro importo unitario). Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, si devono comunicare le singole operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA inclusa. La comunicazione deve essere effettuata limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

 

LE COLLABORAZIONI SPORTIVE


A partire dal 1° gennaio 2018 le associazioni/società sportive dilettantistiche che intendono erogare i c.d. compensi sportivi, devono:

1)   verificare il possesso dei requisiti per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI: le associazioni che promuovono attività non espressamente riconosciute dal CONI non potranno infatti più iscriversi nel relativo Registro e quindi erogare compensi sportivi;

2)  verificare che l’attività per la quale è impegnato il collaboratore sia espressamente riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva dilettantistica in quanto indicata nell’elenco approvato dal Consiglio Nazionale del CONI (l’associazione può essere iscritta nel Registro CONI ma promuovere anche una disciplina non riconosciuta dal CONI in relazione alla quale non potrà utilizzare compensi sportivi);

3)  verificare che la tipologia di prestazione sia espressamente riconosciuta dal CONI come qualificante il compenso sportivo;

4)  definire, possibilmente per iscritto, gli accordi di collaborazione con l’istruttore sportivo

5) effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione della collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego;

6)  emettere, all’atto del pagamento, una busta paga, da assoggettare sempre ad imposta di bollo diversamente da quanto previsto per le buste paga dei dipendenti;

7)  effettuare il pagamento con modalità tracciabile se l’importo è superiore ad euro 1.000,00 (in virtù dell’articolo 25 della Legge 133/1999), obbligo che diventa generalizzato, a prescindere quindi dall’importo, a partire dal 1/7/2018 (ex art.1, comma 910 e 911, della Legge di bilancio);

8)  attivare il libro unico del lavoro in quanto vi devono essere iscritte le collaborazioni coordinate e continuative (ex art.39 DL 112/2008).

LE PRESTAZIONI DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTE DAL CONI.


Un tema da sempre dibattuto è stato quello delle figure che possono ricevere i compensi sportivi.

L’Ispettorato del Lavoro, con la Circolare n.1/2016 aveva evidenziato la necessità di verificare “sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.”

Sulla scorta di tale indicazione alcune Federazioni, e, a seguire, alcuni Enti di Promozione sportiva, stavano elaborando l’elenco delle figure che potevano ambire a riceve tali compensi.

Con la Legge di Bilancio viene viceversa affermata la competenza del CONI nel regolamentare la materia, con efficacia quindi per Federazioni ed Enti.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: TUTTI I PERCETTORI RIMBORSI FORFETTARI/COMPENSI RIENTRANO NELL’OBBLIGO?


Si ritiene – e si auspica – che vi rientrino esclusivamente le collaborazioni che presentano i connotati della prestazione di lavoro continuativa nel tempo. Si tratta quindi sicuramente degli istruttori sportivi impegnati in una attività didattica prolungata ma non del percettore premi sportivi (non si tratta di prestazione di lavoro) e, si ritiene, neppure dell’arbitro/giudice sportivo che opera in via non continuativa e non presenta una calendarizzazione predefinita degli impegni.

Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E TRATTAMENTO FISCALE/PREVIDENZIALE


Il legislatore li qualifica come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma non muta la qualificazione come redditi diversi (ex art.1, comma 359): l’unico aspetto che cambia è il plafond esentasse di questi compensi che va da 7.500 euro a 10.000 euro all’anno (ex art.1, comma 367).

L’innalzamento del plafond vale per tutti gli emolumenti indicati nell’articolo 67, c.1 lett.m) del Testo unico delle imposte sui redditi, quindi anche per premi e rimborsi spese forfettari.

Ne consegue che l’associazione/società sportiva dilettantistica:

1)   non opererà ritenute fiscali sugli emolumenti che complessivamente non superano il nuovo plafond di € 10.000;

2)  opererà una ritenuta a titolo di imposta del 23,00%, unitamente alle addizionali regionali e comunali, sulla fascia superiore ad € 10.000 ma non ad € 30.658,28;

3)  sulla fascia superiore ad € 30.658,28 opererà una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%.

Si ricorda che tali redditi, come in passato, possono accedere al regime agevolato a condizione che non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Laddove invece il collaboratore svolga professionalmente l’attività ovvero sia nei fatti un lavoratore subordinato (in quanto soggetto a subordinazione gerarchica da parte dell’organizzazione sportiva), il reddito prodotto non potrà qualificarsi come reddito diverso e beneficiare delle relative agevolazioni. Non si ritiene infatti, in considerazione della formulazione della norma, che tali collaborazioni debbano essere considerate ex legecollaborazioni coordinate e continuative in quanto tali non suscettibili di conversione in rapporti di lavoro subordinato in presenza di subordinazione gerarchica ovvero di attrazione nell’ambito dei redditi professionali di fronte ad una pluralità di committenti, mentre non potranno essere considerati più come indicatori di professionalità la continuità della prestazione e la qualificazione degli operatori.

Attesi i diversi orientamenti interpretativi espressi sul tema, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

 

Devo predisporre la busta paga e quindi il Libro unico del Lavoro?

Si ma sempre, limitatamente, alle collaborazioni che presentano i connotati della continuità nel tempo. Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

NASPI E DIPENDENTI PUBBLICI: CAMBIANO LE REGOLE?

L’Inps, con la Circolare n.174 del 23/11/2017, ha chiarito che la percezione di compensi sportivi è compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI.

Questo vale anche nel momento in cui la collaborazione è stata attratta nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa?

L’articolo 90 della Legge 289/2002 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di collaborare con le associazioni e società sportive dilettantistiche percependo rimborsi forfettari, previa mera comunicazione e non autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza.

Si può considerare ancora valida questa possibilità anche con riferimento alle collaborazioni a carattere continuativo?

Si attendono anche su questi aspetti i necessari chiarimenti ministeriali.

 

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ASSISTENZA FISCALE, AMMINISTRATIVA, CONTABILE

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Agovolazioni Fiscali

Collaborazioni Sportive

Gestione amministrativa

Modello EAS

Fiscalità

Assicurazione RC

Tutto quello che devi sapere per costituire una ASD

1. REDAZIONE DELLO STATUTO


Redazione dell’atto costitutivo e dello statuto secondo i requisiti specifici  del comma 18 dell’art. 90 della L. n. 289/2002  nonchè dalle previsioni indicate al comma 8, dell’art. 148 del DPR 917/86 (TUIR). Contattaci per richiedere una bozza dell’atto costitutivo e dello statuto.

2. RICHIESTA DELLA PARTITA IVA E DEL CODICE FISCALE


Richiesta di attribuzione del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate attraverso la presentazione del Modello AA5/6 compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’ASD. Solo in caso di svolgimento di un’attività commerciale l’ASD dovrà richiedere anche l’attribuzione del numero di Partita IVA in tal caso il Modello sarà AA7/10 e nel caso in cui sia rivolta verso terzi l’iscrizione al repertorio economico amministrativo della camera di commercio. Compilazione del Modello F23 necessario al versamento di € 200,00 in Banca o Posta necessari per eseguire la registrazione dell’ Atto costitutivo e dello Statuto; Compilazione del Modello 69 con tutti gli estremi necessari per la registrazione.

3. REGISTRAZIONE DELL’ATTO COSTITUTIVO E DELLO STATUTO


Registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dell’ Atto costitutivo e dello Statuto, entro 20 giorni dalla costituzione, con:
  • due copie dell’atto costitutivo e statuto in originale, firmate in calce dai soci fondatori;
  • modello 69 compilato;
  • ricevuta di versamento del Modello F23;
ATTENZIONE: dal 1/1/2019, in virtù della Legge 145/2018 (c.d. Legge di bilancio 2019), le associazioni sportive dilettantistiche godono del regime di esenzione dell’imposta di bollo. Pertanto non è più prevista l’apposizione delle marche da bollo sull’atto costitutivo.

4. AFFILIAZIONE


L’affiliazione è l’atto con cui le associazioni/società sportive acquistano i di diritti e gli obblighi delle norme amministrative, disciplinari, economiche e giuridiche che riguardano l’attività sportiva in ambito sportivo nazionale. L’affiliazione può avvenire (a seconda dello sport praticato) tramite un’ Ente di promozione sportiva, una Federazione Sportiva Nazionale o una Disciplina Sportiva Associata. Il settore cinofilia attualmente ha la possibilità di affiliarsi ad un ente di promozione sportiva in quanto il settore è relativo ad attività non agonistica e dilettantistica.

5. ASSICURAZIONE RC


La copertura assicurativa Opes Italia è rivolta a tutti gli Associati che partecipano esclusivamente ad/o praticano esclusivamente attività sportive dilettantistiche “non agonistiche” seppure con modalità competitive e “ludico-motorie o amatoriali”, nonché partecipano ad/o praticano ogni altra attività “non sportiva” prevista dal Contraente per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, quali a titolo esemplificativo: . attività ricreative; . attività culturali; . attività di formazione; . turistiche e del tempolibero; . attività di promozione sociale, di servizio e di promozionecivile.

GLI ORGANI DELL’ASD


Ogni ASD è composta da il Consiglio Direttivo, il Presidente e l’Assemblea dei Soci. L’organo esecutivo è il Consiglio Direttivo che:
  • Gestisce l’associazione
  • Promuove le attività
  • Delibera sulle decisioni a maggioranza dei voti.
  • Amministra l’associazione.
  • Gestisce il c\c dell’associazione
  • Detiene l’archivio dei documenti dell’Associazione
  • È solitamente formato da un numero di soci compreso tra 3 (Presidente, Vicepresidente, Segretario) e 7.
La rappresentanza legale ricade sul Presidente
  • Vigila e cura che siano attuate le delibere del Consiglio e dell’Assemblea
  • Provvede all’osservanza delle disposizioni statutarie ed alla disciplina sociale.
L’Assemblea dell’associazione è l’organo formato da tutti i soci che, se inscritti nel libro soci e in regola con il pagamento della quota associativa, hanno sempre il diritto a partecipare. I poteri dell’Assemblea in via ordinaria sono:
  • l’elezione del Consiglio Direttivo;
  • l’approvazione del rendiconto contabile economico-finanziario e della relazione annuale;
  • decidere la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;
  • approvare il programma annuale delle attività (eventuale).
L’Assemblea ordinaria decide a maggioranza dei presenti. I poteri dell’Assemblea in via straordinaria sono:
  • deliberare sulle richieste di modifica dello statuto;
  • deliberare sullo scioglimento dell’associazione;
  • deliberare sulla nomina del liquidatore.
L’Assemblea straordinaria per modificare lo statuto prende le sue decisioni a maggioranza dei presenti, ma è richiesto che siano presenti almeno la metà dei soci

I SOCI


L’associazione  è una tipica struttura aperta. Ciò significa che altri soggetti, oltre i soci fondatori, possono aderire liberamente. In ogni caso, nel rispetto dei fini istituzionali dell’associazione, lo statuto può indicare i requisiti necessari per essere ammessi.  Generalmente una persona che vuole fare parte dell’associazione deve presentare una domanda scritta al Consiglio Direttivo, dichiarando di voler partecipare alla vita associativa e di accettare senza riserve lo statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’associazione.Successivamente il Consiglio Direttivo si riunirà e delibererà sull’ammissione e, in caso di esito positivo, trascriverà il nome e i dati del nuovo socio nel libro soci. All’atto di adesione il nuovo socio verserà la quota associativa stabilita dal Consiglio.Lo statuto può prevedere varie figure di soci come ordinari, fondatori, onorari, sostenitori, atleti ecc….. Resta comunque inteso che fra gli aderenti all’associazione esiste parità di diritti e doveri. Infatti, la disciplina del rapporto associativo e le modalità associative devono garantire l’effettività del rapporto medesimo, per tutti gli associati.

SCIOGLIERE UNA ASD


Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è richiesto il voto favorevole di almeno i tre/quarti dei soci. Anche per l’assemblea straordinaria dovrà essere redatto un verbale, che sarà depositato presso la sede dell’associazione a disposizione di tutti i soci.

Comunicazione della variazione dei dati rilevanti ai fini fiscali precedentemente inviati attraverso il Modello EAS: entro il 31 marzo, per via telematica utilizzando il modello EAS. Attenzione: gli enti sono esonerati dall’invio di un nuovo modello quando le variazioni interessano i seguenti punti: proventi ricevuti per attività di sponsorizzazione e pubblicità; costi per i messaggi pubblicitari per la diffusione dei propri beni/servizi; ammontare, pari alla media degli ultimi 3 esercizi, delle entrate dell’ente; numero di associati dell’ente nell’ultimo esercizio chiuso; erogazioni liberali ricevute; contributi pubblici ricevuti; numero e giorni delle manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi effettuate.

Versamenti delle ritenute operate: entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene pagata la somma soggetta a ritenuta (indipendentemente dal periodo a cui si riferisce il compenso), all’Agenzia delle Entrate mediante Modello F24 in via telematica.

Rilascio della certificazione dei compensi corrisposti e delle ritenute operate: entro il 28 Febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti. Ai lavoratori autonomi, agli sportivi dilettanti, ai collaboratori amministrativi non professionisti delle ASD la certificazione può essere scritta in forma libera; ai lavoratori dipendenti e assimilati deve essere rilasciato il Modello CUD.

Presentazione Modello 770: entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui sono stati corrisposti compensi, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Redazione del rendiconto economico-finanziario: entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il documento deve essere conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Presentazione Dichiarazione IRAP: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Tenuta dei Libri Sociali (Libro Soci, Libro Verbali): i Libri Sociali devono essere compilati e aggiornati regolarmente: il Libro Soci dopo ogni modifica nell’elenco degli associati (es: nuove iscrizioni, recessi, espulsioni), il Libro Verbali Assemblea Soci e Direttivo dopo ogni riunione. I Libri Sociali devono essere conservati presso la sede legale dell’Associazione.


In più, per tutte le Associazioni che svolgono ANCHE attività commerciale e che hanno optato per il regime fiscale agevolato previsto dalla Legge 398/91:

Richiesta di attribuzione della Partita IVA: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività commerciale, all’Agenzia delle Entrate competente per il territorio in cui ha sede legale l’Associazione, mediante compilazione del modello AA7/10. La richiesta della partita IVA può avvenire contestualmente a quella del codice fiscale oppure anche successivamente, nel  momento in cui si inizia un’attività commerciale.

Iscrizione al REA: entro 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economicaalla sede territoriale competente della Camera di Commercio mediante compilazione del modello R.

Comunicazione dell’opzione per il regime fiscale agevolato ex L. 398/1991: sia all’ufficio territoriale competente della SIAE, prima dell’inizio dell’anno solare in cui l’Associazione vuole usufruire del regime agevolato, utilizzando un apposito modulo; sia all’Ufficio territorialmente competente dell’Agenzia delle Entrate, con la dichiarazione annuale IVA o, per i soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA, mediante la prima dichiarazione dei redditi che l’Associazione presenta successivamente alla scelta effettuata, allegando il quadro VO della dichiarazione IVA.

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.): entro 90 giorni dalla data di inizio attività.

Compilazione del Registro IVA Minori: entro il 15 del mese successivo a quello a cui si fa riferimento; ogni tre mesi si deve compilare la parte del registro relativa alla liquidazione dell’IVA. Il Registro deve essere conservato presso la sede legale dell’Associazione.

Versamenti dell’IVA: entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle Entrate mediante Modello F24 in via telematica:

  • 16 maggio, per il primo trimestre solare (01/01 – 31/03), codice tributo 6031
  • 16-agosto, per il secondo trimestre solare (01/04 – 30/06), codice tributo 6032
  • 16-novembre, per il terzo trimestre solare (01/07 – 30/09), codice tributo 6033
  • 16 -febbraio, per il quarto trimestre solare (01/10 – 31/12), codice tributo 6034
Presentazione Modello Unico ENC: entro il termine del nono mese dalla chiusura dell’esercizio sociale, all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Comunicazione delle operazioni (rese e ricevute) rilevanti ai fini IVA (spesometro): entro il 30 aprile, all’Agenzia delle Entrate per via telematica. In presenza di fatturazione, deve essere comunicato l’importo complessivo delle opera­zioni attive effettuate nei confronti di ciascun cliente, e quello delle operazioni passive relative a ciascun sin­golo fornitore (indipendentemente dal loro importo unitario). Per le operazioni per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, si devono comunicare le singole operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, IVA inclusa. La comunicazione deve essere effettuata limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.



LE COLLABORAZIONI SPORTIVE


A partire dal 1° gennaio 2018 le associazioni/società sportive dilettantistiche che intendono erogare i c.d. compensi sportivi, devono:

1)   verificare il possesso dei requisiti per potersi qualificare come associazione sportiva dilettantistica iscritta nel Registro CONI: le associazioni che promuovono attività non espressamente riconosciute dal CONI non potranno infatti più iscriversi nel relativo Registro e quindi erogare compensi sportivi;

2)  verificare che l’attività per la quale è impegnato il collaboratore sia espressamente riconosciuta dal CONI come disciplina sportiva dilettantistica in quanto indicata nell’elenco approvato dal Consiglio Nazionale del CONI (l’associazione può essere iscritta nel Registro CONI ma promuovere anche una disciplina non riconosciuta dal CONI in relazione alla quale non potrà utilizzare compensi sportivi);

3)  verificare che la tipologia di prestazione sia espressamente riconosciuta dal CONI come qualificante il compenso sportivo;

4)  definire, possibilmente per iscritto, gli accordi di collaborazione con l’istruttore sportivo

5) effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione della collaborazione coordinata e continuativa al Centro per l’impiego;

6)  emettere, all’atto del pagamento, una busta paga, da assoggettare sempre ad imposta di bollo diversamente da quanto previsto per le buste paga dei dipendenti;

7)  effettuare il pagamento con modalità tracciabile se l’importo è superiore ad euro 1.000,00 (in virtù dell’articolo 25 della Legge 133/1999), obbligo che diventa generalizzato, a prescindere quindi dall’importo, a partire dal 1/7/2018 (ex art.1, comma 910 e 911, della Legge di bilancio);

8)  attivare il libro unico del lavoro in quanto vi devono essere iscritte le collaborazioni coordinate e continuative (ex art.39 DL 112/2008).

LE PRESTAZIONI DEVONO ESSERE ESPRESSAMENTE RICONOSCIUTE DAL CONI.


Un tema da sempre dibattuto è stato quello delle figure che possono ricevere i compensi sportivi.

L’Ispettorato del Lavoro, con la Circolare n.1/2016 aveva evidenziato la necessità di verificare “sulla base delle indicazioni fornite dalle singole Federazioni che attuano il riconoscimento della ASD/SSD, quali sono le attività necessarie per garantire l’avviamento e la promozione dello sport e le qualifiche dei soggetti che devono attuare tali attività. A solo titolo di esempio è possibile citare: gli istruttori, gli addetti al salvamento nelle piscine, i collaboratori amministrativi e ogni altra figura espressamente prevista dai regolamenti federali per lo svolgimento dell’attività.”

Sulla scorta di tale indicazione alcune Federazioni, e, a seguire, alcuni Enti di Promozione sportiva, stavano elaborando l’elenco delle figure che potevano ambire a riceve tali compensi.

Con la Legge di Bilancio viene viceversa affermata la competenza del CONI nel regolamentare la materia, con efficacia quindi per Federazioni ed Enti.

COMUNICAZIONE PREVENTIVA: TUTTI I PERCETTORI RIMBORSI FORFETTARI/COMPENSI RIENTRANO NELL’OBBLIGO?


Si ritiene – e si auspica – che vi rientrino esclusivamente le collaborazioni che presentano i connotati della prestazione di lavoro continuativa nel tempo. Si tratta quindi sicuramente degli istruttori sportivi impegnati in una attività didattica prolungata ma non del percettore premi sportivi (non si tratta di prestazione di lavoro) e, si ritiene, neppure dell’arbitro/giudice sportivo che opera in via non continuativa e non presenta una calendarizzazione predefinita degli impegni.

Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

QUALIFICAZIONE GIURIDICA E TRATTAMENTO FISCALE/PREVIDENZIALE


Il legislatore li qualifica come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ma non muta la qualificazione come redditi diversi (ex art.1, comma 359): l’unico aspetto che cambia è il plafond esentasse di questi compensi che va da 7.500 euro a 10.000 euro all’anno (ex art.1, comma 367).

L’innalzamento del plafond vale per tutti gli emolumenti indicati nell’articolo 67, c.1 lett.m) del Testo unico delle imposte sui redditi, quindi anche per premi e rimborsi spese forfettari.

Ne consegue che l’associazione/società sportiva dilettantistica:

1)   non opererà ritenute fiscali sugli emolumenti che complessivamente non superano il nuovo plafond di € 10.000;

2)  opererà una ritenuta a titolo di imposta del 23,00%, unitamente alle addizionali regionali e comunali, sulla fascia superiore ad € 10.000 ma non ad € 30.658,28;

3)  sulla fascia superiore ad € 30.658,28 opererà una ritenuta a titolo di acconto, sempre del 23%.

Si ricorda che tali redditi, come in passato, possono accedere al regime agevolato a condizione che non siano conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore subordinato.

Laddove invece il collaboratore svolga professionalmente l’attività ovvero sia nei fatti un lavoratore subordinato (in quanto soggetto a subordinazione gerarchica da parte dell’organizzazione sportiva), il reddito prodotto non potrà qualificarsi come reddito diverso e beneficiare delle relative agevolazioni. Non si ritiene infatti, in considerazione della formulazione della norma, che tali collaborazioni debbano essere considerate ex legecollaborazioni coordinate e continuative in quanto tali non suscettibili di conversione in rapporti di lavoro subordinato in presenza di subordinazione gerarchica ovvero di attrazione nell’ambito dei redditi professionali di fronte ad una pluralità di committenti, mentre non potranno essere considerati più come indicatori di professionalità la continuità della prestazione e la qualificazione degli operatori.

Attesi i diversi orientamenti interpretativi espressi sul tema, si attendono i necessari chiarimenti ministeriali.

 

Devo predisporre la busta paga e quindi il Libro unico del Lavoro?

Si ma sempre, limitatamente, alle collaborazioni che presentano i connotati della continuità nel tempo. Su questo aspetto però è indispensabile un chiarimento del Ministero del Lavoro.

NASPI E DIPENDENTI PUBBLICI: CAMBIANO LE REGOLE?

L’Inps, con la Circolare n.174 del 23/11/2017, ha chiarito che la percezione di compensi sportivi è compatibile con la percezione di indennità di disoccupazione NASpI, ASpI e mini ASpI.

Questo vale anche nel momento in cui la collaborazione è stata attratta nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa?

L’articolo 90 della Legge 289/2002 ha previsto la possibilità per i dipendenti pubblici di collaborare con le associazioni e società sportive dilettantistiche percependo rimborsi forfettari, previa mera comunicazione e non autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza.

Si può considerare ancora valida questa possibilità anche con riferimento alle collaborazioni a carattere continuativo?

Si attendono anche su questi aspetti i necessari chiarimenti ministeriali.



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