COLLARI A STROZZO

Cosa prevede davvero la normativa, tra Unione Europea e Italia

Negli ultimi mesi si è parlato molto di una presunta «nuova legge che vieta i collari a strozzo».
È importante però fare chiarezza, distinguendo tra ciò che è già legge in Italia, ciò che è stato approvato a livello europeo e ciò che, invece, non è ancora formalmente vigente o direttamente applicabile.

Cosa ha approvato il Parlamento Europeo

Il 28 aprile 2026 il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la propria posizione legislativa sul futuro regolamento UE relativo al benessere, alla tracciabilità e alla gestione di cani e gatti, frutto di un accordo già raggiunto con il Consiglio dell’Unione Europea.

Tra le misure previste dal testo compare anche il divieto dei collari con punte e dei collari a strozzo privi di fermo o sistema di sicurezza, insieme ad altre disposizioni in materia di benessere animale, tracciabilità, allevamento e contrasto all’utilizzo di strumenti coercitivi.

Il riferimento normativo discusso nel dibattito pubblico deriva dall’emendamento A10-0104/317, inserito nel più ampio procedimento legislativo europeo relativo alla protezione di cani e gatti.

È importante precisare che il testo europeo non introduce un divieto generalizzato di qualsiasi collare a strozzo, ma si riferisce specificamente ai dispositivi privi di meccanismi di sicurezza integrati.

Il regolamento è già operativo?

No. Sebbene il Parlamento Europeo abbia già approvato definitivamente la propria posizione sul testo concordato con il Consiglio dell’Unione Europea, il regolamento non è ancora formalmente vigente né direttamente applicabile.
Per il completamento dell’iter legislativo europeo restano infatti necessari:

  • l’adozione formale da parte del Consiglio UE;
  • la firma e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea;
  • l’entrata in vigore del regolamento;
  • il decorso dei periodi transitori previsti per l’applicazione delle nuove disposizioni.

Quanto a quest’ultimo aspetto, l’art. 33 del testo approvato dal Parlamento prevede un’applicazione generale due anni dopo l’entrata in vigore. Il divieto di collari a strozzo con punte e di collari a strozzo senza fermo di sicurezza (art. 18, par. 5) rientra in questo termine di due anni. Altri obblighi — come l’identificazione e la registrazione per gli operatori — sono invece soggetti a un’applicazione differita a quattro anni.

Questo significa che non siamo ancora di fronte a un divieto immediatamente operativo in tutti gli Stati membri, ma a un regolamento europeo ormai in fase conclusiva di approvazione, destinato a introdurre standard più restrittivi in materia di benessere animale.

La normativa italiana già in vigore

In Italia non esiste, allo stato attuale, una norma nazionale che vieti espressamente e in modo assoluto tutti i collari a strozzo in qualsiasi contesto.
Tuttavia, esistono già disposizioni cogenti che incidono direttamente sulla materia, soprattutto per chi opera in ambito sportivo e cinotecnico.
L’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 36/2021 (Riforma dello Sport) stabilisce che, per gli animali impiegati in attività sportive:
«sono vietati metodi di addestramento e di allenamento che possono danneggiare la salute e il benessere psicofisico dell’animale»
e aggiunge:
«È altresì vietato qualsiasi metodo di coercizione o costrizione e l’utilizzo di mezzi o dispositivi che possano provocare danni alla salute e al benessere psicofisico dell’animale e comunque provocarne sofferenza».
Si tratta di una disposizione già pienamente in vigore, applicabile agli Enti di Promozione Sportiva e alle relative affiliate.
La disposizione vieta già qualsiasi metodo coercitivo e qualsiasi dispositivo idoneo a provocare danni o sofferenza all’animale; in tale ambito possono quindi rientrare anche i collari a strozzo, qualora il loro utilizzo integri concretamente una forma di coercizione o provochi sofferenza.
Il successivo art. 21 del D.Lgs. 36/2021 impone inoltre agli EPS che operano con animali di adottare regolamenti specifici e di prevedere sanzioni disciplinari fino alla revoca dell’affiliazione o del tesseramento.
La Legge 6 giugno 2025, n. 82 ha invece inasprito le pene per i reati contro gli animali e introdotto il divieto di detenzione di animali di affezione alla catena nel luogo di detenzione e dimora, senza disciplinare però in modo specifico l’uso dei collari a strozzo durante la conduzione.

Normative regionali, provinciali e regolamenti comunali

Accanto alla normativa nazionale, alcune realtà territoriali italiane hanno introdotto disposizioni più restrittive sull’utilizzo di strumenti coercitivi nei confronti degli animali.

Normative regionali e provinciali

Ad esempio, nella Provincia Autonoma di Bolzano l’art. 16, comma 5, del Decreto del Presidente della Provincia 8 luglio 2013, n. 19 (“Regolamento di esecuzione in materia di protezione degli animali”) vieta l’utilizzo di collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, apparecchi elettrici e altri strumenti idonei a provocare sofferenza all’animale.

In diverse realtà territoriali italiane sono inoltre presenti disposizioni che limitano l’utilizzo di strumenti coercitivi o di contenzione incompatibili con il benessere animale, soprattutto con riferimento alla detenzione continuativa del cane.

Regolamenti comunali

Anche alcuni Comuni italiani hanno adottato regolamenti per la tutela e il benessere animale contenenti limitazioni specifiche all’utilizzo di collari coercitivi o strumenti idonei a provocare dolore o sofferenza all’animale.

Il Comune di Roma, con il “Regolamento Comunale sulla Tutela degli Animali” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 275 del 24 ottobre 2005, vieta all’art. 8, commi 27 e 28, la vendita, la detenzione e l’utilizzo di collari elettrici, collari a punte, collari dolorosi o irritanti e collari a strangolo, salvo specifiche deroghe previste dal regolamento.

Anche il Comune di Bergamo, nel “Regolamento per il Benessere e la Tutela degli Animali” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 101/53 del 24 luglio 2017, qualifica come forma di maltrattamento il far indossare agli animali museruole “stringi bocca”, collari a strangolo o collari con punte in qualsiasi modo idonei a provocare potenziale dolore all’animale.

I regolamenti comunali producono effetti limitatamente al territorio dell’ente che li ha adottati, mentre le normative regionali e provinciali operano nell’ambito delle rispettive competenze in materia di tutela e benessere animale.

Cosa dice la Cassazione

La Corte di Cassazione si è occupata in più occasioni dei dispositivi coercitivi applicati agli animali, soprattutto con riferimento ai collari elettrici e antiabbaio.

I principi affermati dalla giurisprudenza risultano tuttavia rilevanti anche nel dibattito relativo ai collari a strozzo, poiché valorizzano il divieto di strumenti o modalità di addestramento idonei a provocare sofferenze non necessarie.

  • Cass. pen., Sez. III, n. 15061/2007: l’uso del collare antiabbaio integra il reato di
    maltrattamento ex art. 544-ter c.p., poiché costituisce incrudelimento senza necessità ogni
    comportamento produttivo nell’animale di sofferenze prive di giustificazione;
  • Cass. pen., Sez. III, n. 21932/2016: distingue tra collare antiabbaio, idoneo a
    integrare il delitto di maltrattamento ex art. 544-ter c.p., e collare elettrico da
    addestramento, riconducibile alla contravvenzione di cui all’art. 727 c.p.;
  • Cass. pen., Sez. III, n. 38034/2013: conferma che l’uso del collare elettronico per
    l’addestramento del cane integra la contravvenzione prevista dall’art. 727 c.p.;
  • Cass. pen., Sez. III, n. 10758/2021: precisa che la mera apposizione del collare
    elettrico, in assenza di prova dell’effettivo utilizzo e della produzione di sofferenze, non
    integra automaticamente il reato.

Le pronunce citate riguardano prevalentemente collari elettrici o antiabbaio; tuttavia, i principi elaborati dalla giurisprudenza risultano significativi anche nel più ampio tema degli strumenti coercitivi utilizzati nella gestione o nell’addestramento del cane.

Attenzione alla disinformazione

Sui social e online circolano spesso informazioni incomplete o imprecise.
Allo stato attuale è corretto affermare che:

  • il Parlamento Europeo ha approvato definitivamente la propria posizione legislativa sul futuro regolamento UE relativo al benessere di cani e gatti;
  • il testo europeo prevede restrizioni relative ai collari a strozzo o con punte privi di sistemi di sicurezza integrati;
  • il regolamento UE non è ancora formalmente vigente né direttamente applicabile;
  • in Italia il D.Lgs. 36/2021 vieta già metodi e dispositivi coercitivi per gli animali impiegati in attività sportive;
  • alcune Regioni, Province autonome e Comuni italiani hanno già introdotto limitazioni o divieti relativi ai collari coercitivi;
  • il Comune di Roma vieta espressamente collari elettrici, collari a punte e collari a strangolo nel proprio regolamento comunale;
  • il Comune di Bergamo considera forma di maltrattamento l’utilizzo di collari a strangolo
  • o con punte idonei a provocare dolore;
  • la giurisprudenza della Cassazione ha più volte sanzionato l’uso di dispositivi coercitivi idonei a provocare sofferenze non necessarie agli animali;
  • non è corretto affermare che oggi in Italia esista un divieto assoluto e generalizzato di qualsiasi collare a strozzo in ogni contesto;
  • non è corretto affermare che il regolamento europeo sia già in vigore o immediatamente applicabile;
  • non è corretto sostenere che il testo UE vieti indistintamente ogni tipologia di collare a strozzo senza considerare il riferimento ai sistemi di sicurezza integrati.

Oltre la norma: la direzione della cinofilia moderna

Al di là dell’aspetto strettamente normativo, l’evoluzione in atto — sia a livello europeo sia
nella giurisprudenza italiana — evidenzia una direzione sempre più orientata verso modelli
educativi fondati su competenza tecnica, prevenzione del conflitto, formazione continua e
tutela del benessere animale.

Il tema, quindi, non riguarda soltanto uno strumento, ma il modello educativo e relazionale
che si sceglie di adottare nel rapporto con il cane.

Articolo scritto da:

Chiara Azzolini

Francesca Reddavide

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