Rimborso volontari sportivi !!

Da oggi le Associazioni Sportive hanno una nuova figura per il
sostegno e la realizzazione di eventi, manifestazioni e gare
sportive – Il Volontario.
L’Associazione Sportiva quindi potrà rimborsare in modo
forfettario, quindi senza documentazione a supporto dei
rimborsi documentali o a piè di lista, per le spese sostenute a
favore di attività svolte anche nel proprio comune – cosa prima
non prevista – di residenza, nel limite complessivo di 400
euro mensili.
La misura non è generalizzata e rivolta a qualsiasi prestazione di
volontariato ma circoscritta alle attività rese in occasione
di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle
Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive
associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici,
dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.
Quando è ammesso il rimborso forfettario ?

  • per tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione
    del Volontario e per il corretto svolgimento delle sue
    prestazioni in occasione di un evento o manifestazione
    sportiva,
  • per tutte le attività necessarie a garantire il regolare
    svolgimento dell’evento o della manifestazione sportiva.
    A livello amministrativo, cosa è necessario
    sapere
    Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di
    spesa sostenuta dal Volontario sportivo per l’espletamento
    dell’attività, anche di spese indirette, e non è quindi
    cumulabile con i rimborsi delle spese documentate

sostenute in occasione della MEDESIMA manifestazione
o evento.
L’applicazione della nuova disposizione merita particolare
attenzione sia per gli adempimenti da porre in essere che per il
possibile abuso dovuto ad un eventuale uso distorto di tale
modalità di rimborso.
Fate attenzione !!!
● l’attività del “Volontario sportivo” è incompatibile con
incarichi di lavoro sportivo remunerati in essere con
il medesimo committente;
● il rimborso forfettario non rappresenta in nessun modo
una modalità, anche indiretta, di corresponsione di
compensi e indennità in favore dei “Volontari sportivi”,
che, come indicato nell’art. 29 del Dlgs 36/2021, “…
mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie
capacità per promuovere lo sport, in modo personale,
spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ma esclusivamente con finalità amatoriali”;
● con riferimento alla medesima manifestazione/evento, il
rimborso forfettario deve intendersi alternativo
rispetto al rimborso di trasferte documentato (cd
rimborso a piè di lista) per le attività svolte dal Volontario
sportivo fuori dal proprio comune di residenza;
● le manifestazioni e gli eventi riconosciuti sono
esclusivamente quelli autorizzati e registrati all’interno
del RASD nella sezione dedicata. In tal senso,
nell’inserimento dei compensi sul citato Registro dovrà
essere indicato il codice di attività attribuito dall’Ente al
singolo evento;

● i rimborsi forfettari concorrono al superamento
del limite annuale di € 5.000 di non imponibilità
previdenziale previsto dall’art. 35, co. 8-bis, dlgs 36/21,
nonché del limite di € 15.000 di non imponibilità fiscale
previsto dall’art. 36, co. 6.
● La comunicazione dei nominativi dei volontari sportivi che
ricevono i rimborsi forfettari, nonché la comunicazione
dell’importo a ciascuno corrisposto, dovrà essere operata
attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive
Dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso,
entro la fine del mese successivo al trimestre di
svolgimento delle prestazioni sportive del volontario
sportivo. In tal senso, il 14 novembre scorso il
Dipartimento dello Sport ha inserito all’interno del RASD
(Sezione Lavoro Sportivo) il nuovo modulo “Volontari” che
consente di adempiere all’obbligo di comunicazione
previsto dall’articolo 29 del DL in argomento.
COSA RIMBORSARE

● Le attività per le quali è prevista l’attribuzione dei rimborsi
sono, in linea di massima, le seguenti:
● attività di formazione (docenze);
● attività di promozione, assistenza e intrattenimento del
pubblico in occasione delle gare, degli eventi e delle
manifestazioni;
● attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione
della gara, dell’evento o della manifestazione sportiva
(incluse le attività di preparazione collegate allo
svolgimento dei medesimi), svolte presso le sedi dove si
svolgono le manifestazioni o gli eventi;
● attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione
delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra
prestazione utile allo svolgimento della gara, dell’evento o

della manifestazione sportiva (incluse le attività di
preparazione collegate allo svolgimento dei medesimi),
svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli
eventi;
● accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.
In analogia con quanto stabilito per i lavoratori sportivi e per i
collaboratori amministrativo-gestionali, non possono essere
corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell’art. 29 del Dlgs 36/21
ai volontari che forniscono prestazioni nell’ambito di una
professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di
fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono
essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi
ordini professionali.


Dott. PierPaolo Perisotto
Referente Regionale OPES settore Cinofilia