Limite Compensi Sportivi

Il CCNL dei Lavoratori dello Sport è stato sottoscritto il 12 gennaio 2024 ed all’art. 23 è disciplinato il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Come si determina il compenso per le attività sportive ?

Le Associazioni, devono rispettare due limiti:

il minimo retributivo previsto dal CCNL

il limite massimo fissato dall’art. 3, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 112/2017 (impresa sociale)

al fine di non incorrere nella “distribuzione indiretta degli utili”

Iniziamo col capire dove inquadrare l’istruttore, il tecnico, il Formatore che abbiamo a co.co.co.

Come stabilisco il compenso

• il corrispettivo spettante al collaboratore non può essere inferiore alla tabella sotto riportata e sarà corrisposto di norma mensilmente;

• Le Parti individuano i valori minimi di paga oraria distinti per livelli, esattamente come per i lavoratori subordinati, indicati al lordo delle ritenute fiscali, previdenziali e assistenziali.

• Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa viene definito di natura autonoma, per questo motivo non prevede la maturazione di compensi per straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o altri istituti riconducibili al rapporto di lavoro subordinato. Per tale ragione a compensazione di tale mancata remunerazione, l’applicazione di una maggiorazione del 25% calcolata sulla retribuzione minima prevista per i lavoratori subordinati.

Ai fini dell’inquadramento si dovrà tenere conto anche dell’esperienza maturata (oltre che dei titoli dei quali è in possesso il collaboratore.

In linea di massima l’inquadramento iniziale dell’educatore cinofilo di base dovrebbe essere collocato al IV Livello, mentre l’Educatore Cinofilo di livello avanzato può essere inserito nel III Livello (fa testo il limite dei 10 anni dal rilascio dell’abilitazione).

L’Istruttore di disciplina specifica, fatto salvo il limite dei 10 anni dal conseguimento del titolo di base abilitante (Educatore Cinofilo di livello Avanzato) deve essere inserito nel II Livello.

Nel I Livello dovranno essere inseriti i Tecnici Responsabili dei Centri ed i Formatori Docenti, mentre nel livello Quadro dovranno essere inseriti i Dirigenti (Sportivo e Tecnico) nonché i Formatori dei Formatori. (nota: il calcolo delle differenze economiche mostra come tali differenze, all’atto pratico, non siano così significative).

A decorrere dal 1° luglio del 2025 il compenso orario dovrà essere rivalutato, assumendo i seguenti parametri di base (sui quali dovrà essere applicato, secondo la metodologia descritta, l’aumento del 25%):

La successiva revisione (aumento) è previsto a far data dal 1° luglio 2026.

Si suggerisce che in fase di rinnovo dei contratti co.co.co. si inseriscono nella parte descrittiva dei compensi i valori fin qui descritti, variando le quote attribuibili a far data dal 1° luglio del 2025.

Annotazioni giuridico-fiscali importanti:

  1. Come noto i corrispettivi mensili corrisposti per i collaboratori sportivi devono essere inseriti nel RASD (anche per quei collaboratori che non superano la sola di esenzione contributiva e fiscale di 5.000,00 euro). Il riscontro tra le attività condotte dal collaboratore (attività didattiche, formative o sportive) e gli importi corrisposti costituisce parametro di riferimento per gli Enti di vigilanza e controllo sulle attività desumibili dal registro (AdE, GdF, INPS). Difformità a quanto disposto col CCNL possono essere contestate in sede di ispezioni/verifiche e costituire presupposto di distribuzione diretta degli utili.
  • La maggiorazione del 40% PUO’ essere giustificata SOLO nel caso di “necessità di acquisire specifiche competenze” professionali (esempio medici Veterinari che operano con P.IVA o similari).

Dott. Pier Paolo Perisotto

Referente Lazio – OPES settore Cinofilia